Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.